Statuto
STATUTO
Radici Solidali ONLUS
INDICE
1. Costituzione e denominazione
2. Sede
3. Oggetto e scopo
4. Patrimonio ed entrate dell’associazione
5. Soci aderenti dell’associazione
6. Perdita della qualifica di socio
7. Organi dell’associazione
8. Assemblea
9. Consiglio direttivo
10. Presidente
11. Vice presidente
12. Segretario
13. Tesoriere
14. Libri dell’associazione
15. Bilancio consuntivo e preventivo
16. Avanzi di gestione
17. Scioglimento
18. Clausola compromissoria
19. Legge applicabile
1. Costituzione e denominazione
1.1 È costituita la ”associazione di volontariato e organizzazione non lucrativa di utilità sociale Radici Solidali”, in breve denominabile anche come “Radici Solidali ONLUS”.
2. Sede
2.1 L’associazione ha sede in Roma.
3. Oggetto e scopo
3.1 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Le attività di seguito elencate sono dirette ad arrecare beneficio a sogetti svantaggiati da un punto di vista economico e in situazioni di disagio sociale:
promozione e valorizzazione delle culture, delle tradizioni e dell’interscambio socio-culturale;
istruzione e formazione;
promozione della pace e del dialogo;
tutela e valorizzazione dell’ambiente;
promozione della cultura, dell’arte e della promozione e valorizzazione dei beni culturali;
tutela dei diritti civili e sociali;
promozione dello sviluppo sostenibile e dell’ecologia in generale;
promozione del lavoro e del miglioramento della qualità della vita in generale.
La sua attività principalmente consiste nella realizzazione di progetti atti a sostenere territori, popoli, gruppi e esseri umani disagiati in ogni parte del mondo, attraverso:
La diffusione, valorizzazione e preservazione delle culture e tradizioni locali;
La creazione, valorizzazione e promozione delle relazioni culturali, sociali e artistiche;
La diffusione e tutela del dialogo, della pace, dell’informazione, dei diritti civili e sociali;
La diffusione della resistenza pacifica e non violenta di fronte alla lesione dei diritti umani fondamentali così come enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
La tutela del diritto di autodeterminazione dei popoli;
La diffusione del rispetto e attenzione all’ecosistema e all’ambiente naturale.
3.2 L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. Patrimonio ed entrate dell’associazione
4.1 Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
4.2 Il fondo di dotazione iniziale dell’associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di 50 euro (cinquanta euro), versate dai fondatori stessi sul conto corrente bancario (Banca Etica) dell’associazione o brevi manu entro tre mesi dalla registrazione del presente statuto.
4.3 Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all’associazione;
dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
degli introiti realizzati nello svolgimento delle sua attività.
4.4 Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderirvi.
4.5 L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
4.6 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
4.7 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
5. Soci aderenti dell’associazione
5.1 Sono soci aderenti dell’associazione i:
soci fondatori;
soci ordinari dell’associazione;
soci beneficiari dell’associazione.
5.2 L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’adesione all’associazione comporta per l’associato maggiore di età diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
5.3 Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’associazione stessa.
5.4 Sono soci dell’associazione coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza.
5.5 Sono soci beneficiari dell’associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l’associazione si propone di svolgere.
5.6 Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
5.7 Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
5.8 Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere da socio; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
6. Perdita della qualifica di socio
6.1 La qualifica di socio si perde per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea, nei seguenti casi:
indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
6.2 I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all’Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
7. Organi dell’associazione
7.1 Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea degli Aderenti all’Associazione;
il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Vicepresidente;
Il Segretario;
il Tesoriere.
8. Assemblea
8.1 L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione.
8.2 L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 01 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 01 dicembre).
8.3 L’assemblea inoltre:
provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente del consiglio direttivo, del tesoriere;
delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
delibera sulle modifiche al presente statuto;
approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
8.4 Convocazione. L’assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta vi siano validi motivi oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 30% degli aderenti o da almeno il 30% dei consiglieri del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno).
8.5 Costituzione. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il consenso unanime di tutti i presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto unanime dei presenti.
8.6 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) determinare l’eventuale quota associativa annua;
b) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
c) definire il programma generale annuale di attività;
d) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
f) discutere ed approvare le proposte di eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
g) discutere e deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
8.7 L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
a) modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quinti degli associati e con il voto unanime dei presenti;
b) scioglimento dell’Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
9. Consiglio direttivo
9.1 Composizione. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di tre a un massimo di dieci membri, compresi il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.
9.2 Decadenza. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per due volte consecutive.
9.3 Convocazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
9.4 Validità. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
9.5 Deliberazioni. Il Consiglio direttivo delibera con l’unanimità dei consiglieri presenti alla riunione.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9.6 Funzioni. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Dura in carica due esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili; può essere richiesta la revoca straordinaria dell’incarico di consigliere se proposto da almeno il 60% dei consiglieri e approvato con il voto unanime del Consiglio, esclusi i consiglieri oggetto della revoca.
Il Consiglio Direttivo :
a) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
c) revoca, per fondati motivi il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere;
d) può proporre all’Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e dei suoi organi sociali;
e) propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
f) redige il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l’anno in corso e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
g) ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
9.6 Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
10. Presidente
10.1 Il presidente dell’associazione spetta la rappresentanza dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell’associazione anche ad estranei al consiglio stesso.
10.2 Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
10.3 Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
10.4 Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
11. Vice presidente
11.1 Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.
12. Segretario
12.1 Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea, del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’associazione.
12.2 Per la verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo, qualora non sia presente il segretario, viene chiamata a verbalizzare un socio scelto all’unanimità tra i presenti all’adunanza.
12.3 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all’associazione.
13. Tesoriere
13.1 Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.
14. Libri dell’associazione
14.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all’associazione.
15. Bilancio consuntivo e preventivo
15.1 Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
15.2 Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
15.3 Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
15.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
16. Avanzi di gestione
16.1 All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
16.2 L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
17. Scioglimento
17.1 In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
18. Clausola compromissoria
18.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. l’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.
19. Legge applicabile
19.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.


